IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico: Dopo l'art. 425, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in istituzioni regionali afferente alla facolta' di giurisprudenza. Scuola di specializzazione in istituzioni regionali Art. 426. - E' istituita la scuola di specializzazione in istituzioni regionali presso l'Universita' degli studi di Napoli. La scuola ha lo scopo di promuovere ed assicurare la formazione professionale in materia di istituzioni regionali. La scuola rilascia il titolo di specialista in istituzioni regionali. Art. 427. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede trecentosessanta ore di insegnamento. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi. Art. 428. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di giurisprudenza. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 429. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, economia marittima, scienze economiche e bancarie. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione a detta scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 430. - La materie obbligatorie, ripartite per anni, sono le seguenti: 1 Anno: diritto costituzionale regionale; diritto amministrativo regionale; ordinamento dei poteri locali; finanza della regione e degli enti sub-regionali, ed inoltre due corsi opzionali. 2 Anno: sistemi costituzionali a struttura territoriale pluralistica; ordinamento della programmazione regionale; economia regionale; tecnica dell'amministrazione regionale, ed inoltre due corsi opzionali. Le materie opzionali sono le seguenti: modelli amministrativi degli ordinamenti decentrati; diritto regionale comparato; storia e politica del decentramento e dei movimenti automistici; ordinamento delle imprese e delle partecipazioni economiche delle regioni e degli enti sub-regionali; organizzazione regionale; impegno pubblico regionale; sistema delle fonti normative; diritto delle comunita' europee; sistema dei controlli degli enti di autonomia territoriale; rapporti di coordinamento, di collaborazione e di delega tra gli enti territoriali; pianificazione territoriale; ordinamento dei servizi sociali; legislazione regionale sull'assetto e la utilizzazione del territorio; legislazione regionale sullo sviluppo economico; giustizia costituzionale negli ordinamenti a struttura territoriale pluralistica; politica regionale europea; contabilita' regionale. Art. 431. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali. Art. 432. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1989 Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 117