IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e
successive modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico:
  Dopo  l'art.  425, con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
istituzioni regionali afferente alla facolta' di giurisprudenza.
         Scuola di specializzazione in istituzioni regionali
  Art.   426.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
istituzioni regionali presso l'Universita' degli studi di Napoli.  La
scuola  ha  lo  scopo  di  promuovere  ed  assicurare  la  formazione
professionale in materia di istituzioni regionali. La scuola rilascia
il titolo di specialista in istituzioni regionali.
  Art.  427.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso prevede trecentosessanta ore  di  insegnamento.  In  base  alle
strutture  ed  attrezzature  disponibili,  la  scuola  e' in grado di
accettare il numero massimo di iscritti  determinato  in  trenta  per
ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.
  Art.  428.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di  giurisprudenza.   Nel
manifesto  annuale degli studi viene indicata la sede della direzione
della scuola.
  Art. 429. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati in giurisprudenza, economia  e  commercio,  scienze
politiche,  economia  marittima,  scienze economiche e bancarie. Sono
altresi' ammessi al concorso per l'ammissione a detta  scuola  coloro
che  siano  in  possesso  del  titolo  di  studio,  conseguito presso
Universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art.  332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art.  430.  -  La materie obbligatorie, ripartite per anni, sono le
seguenti:
 1› Anno:
   diritto costituzionale regionale;
   diritto amministrativo regionale;
   ordinamento dei poteri locali;
   finanza della regione e degli enti sub-regionali,
ed inoltre due corsi opzionali.
 2› Anno:
   sistemi costituzionali a struttura territoriale pluralistica;
   ordinamento della programmazione regionale;
   economia regionale;
   tecnica dell'amministrazione regionale,
ed inoltre due corsi opzionali.
  Le materie opzionali sono le seguenti:
   modelli amministrativi degli ordinamenti decentrati;
   diritto regionale comparato;
   storia e politica del decentramento e dei movimenti automistici;
   ordinamento  delle imprese e delle partecipazioni economiche delle
regioni e degli enti sub-regionali;
   organizzazione regionale;
   impegno pubblico regionale;
   sistema delle fonti normative;
   diritto delle comunita' europee;
   sistema dei controlli degli enti di autonomia territoriale;
   rapporti  di  coordinamento, di collaborazione e di delega tra gli
enti territoriali;
   pianificazione territoriale;
   ordinamento dei servizi sociali;
   legislazione   regionale   sull'assetto  e  la  utilizzazione  del
territorio;
   legislazione regionale sullo sviluppo economico;
   giustizia    costituzionale    negli   ordinamenti   a   struttura
territoriale pluralistica;
   politica regionale europea;
   contabilita' regionale.
  Art.  431. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali.
  Art.  432.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo
1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1989
Registro n. 37 Istruzione, foglio n. 117